Stop al greenwashing in Italia: cosa cambia dal 27 settembre
La direttiva europea 2024/825 recepita dal decreto legislativo 30/2026 introduce nuovi divieti contro il greenwashing.
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DDal 27 settembre 2026 le dichiarazioni ambientali di prodotti e aziende dovranno rispettare regole molto più stringenti in Italia. Entra in applicazione il decreto legislativo 30/2026, il cosiddetto “decreto Empowering”, che recepisce la direttiva europea 2024/825 “Empowering consumers for the green transition” e introduce il greenwashing e il socialwashing tra le pratiche commerciali scorrette del Codice del Consumo.
La necessità di intervenire era evidente: la Commissione europea ha censito oltre 230 dichiarazioni di sostenibilità, scoprendo che più della metà contiene informazioni vaghe, fuorvianti o infondate e il 40% non presenta alcuna prova a sostegno.
Cosa è vietato dalla black list
Il decreto amplia la lista delle pratiche commerciali vietate in ogni circostanza. Sarà illegale, ad esempio, esibire un'”etichetta di sostenibilità” non basata su un sistema di certificazione riconosciuto o non stabilita da autorità pubbliche, così come formulare asserzioni ambientali generiche – come “green”, “eco” o “sostenibile” – senza poterle dimostrare, ma anche far intendere che un’asserzione riguardi l’intera azienda o prodotto quando in realtà si riferisce a un solo aspetto specifico.

Vietato anche parlare di “impatto ambientale neutro, ridotto o positivo” basandosi esclusivamente sulla compensazione delle emissioni di gas serra attraverso i crediti di carbonio. Né sarà lecito presentare come un vantaggio una caratteristica che è semplicemente imposta per legge, ad esempio specificare che un elettrodomestico è “conforme alle normative europee di sicurezza”.
Le pratiche ingannevoli salvo prova contraria
Il decreto introduce anche due nuove fattispecie nella “grey list”, pratiche considerate ingannevoli a meno che l’azienda non riesca a dimostrare il contrario. La prima riguarda le dichiarazioni su performance ambientali future: ammesse solo se supportate da impegni concreti, con un piano definito, obiettivi misurabili, scadenze precise e un sistema di verifica indipendente. La seconda vieta di comunicare vantaggi irrilevanti: è considerato ingannevole, ad esempio, specificare che dei fogli di carta sono “senza plastica”.
Durabilità, riparabilità e confronti tra prodotti
La normativa impone anche obblighi informativi sulla durabilità e riparabilità dei prodotti: le aziende dovranno comunicare l’esistenza di garanzie commerciali superiori ai due anni, il periodo minimo in cui sono garantiti gli aggiornamenti software, la disponibilità di pezzi di ricambio e i costi delle riparazioni. È vietato omettere informazioni rilevanti – come il fatto che un aggiornamento possa peggiorare le prestazioni – o spingere alla sostituzione anticipata di componenti quando non tecnicamente necessaria.
Se un sito, un’app o un marketplace confronta la sostenibilità di più prodotti o aziende, dovrà chiarire il metodo utilizzato, quali prodotti e fornitori include, su quali criteri si basa e come aggiorna i dati nel tempo.
Il quadro europeo incompleto
La direttiva 2024/825 avrebbe dovuto essere affiancata da un secondo testo – la proposta di direttiva sui green claims presentata dalla Commissione nel marzo 2023 – che avrebbe definito un meccanismo di verifica preventiva per i claim volontari. Dopo l’avvio dei triloghi nell’estate del 2025, quel dossier si è fermato ed è ancora in una fase di stallo. Il decreto Empowering rappresenta dunque un primo passo significativo, ma non completa il quadro normativo europeo sul tema.